Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone, legato alla tutela del patrimonio personale, anche in ottica di passaggio generazionale. Il disponente, possessore di alcuni beni, attraverso questo istituto ha la possibilità di separarli dalla sua disponibilità, spossessandosene. In questo modo non ha più la possibilità di gestire il suo patrimonio.
I beni separati vengono gestiti da una persona, trustee. Questi ha la proprietà legale del trust e ne è titolare dei relativi diritti, tuttavia, i beni rimangono nel patrimonio del trust. Il trustee gestisce il patrimonio come ne fosse proprietario per un determinato scopo lecito, in favore di uno o più soggetti (i c.d. “beneficiari“).
Lo scopo per il quale viene istituito può essere la salvaguardia patrimoniale dall’aggressione di terze persone oppure proteggere il patrimonio, affidando la gestione, previa intestazione, ad un fiduciario. Allo stesso modo è possibile sfruttare questo istituto al fine di favorire il futuro passaggio generazionale del patrimonio agli eredi.
Com'è strutturato il trust
Il trust è un istituto giuridico che vede coinvolti tre soggetti:
1) Il disponente, il quale:
Istituisce il trust, stabilendo le regole e gli scopi;
Individua i beneficiari;
Individua i beni oggetto del trust;
2) Il trustee:
Accetta la nomina;
Effettua gli obblighi disposti dal disponente;
Agisce come titolare dei beni;
Amministra i beni nell’interesse dei beneficiari;
3) I beneficiari.
Soggetti, qualora identificati nell’atto, che vanno a beneficiare dei frutti legati al patrimonio gestito dall’istituto.
Come si costituisce il Trust?
Il trust si costituisce con un atto unilaterale, che richiede la forma scritta e può essere costituito mediante atto pubblico o scrittura privata. La scrittura privata costituisce un elemento essenziale ai fini della validità dell’atto con la dichiarazione del settlor, ovvero il disponente, con la quale esprima la volontà di costituire un trust. In pratica, l’unito soggetto che deve partecipare all’atto è il disponente, tuttavia, il notaio solitamente richiede anche la presenza del trustee che dichiari di accettare l’incarico.
Il contenuto dell’atto può essere liberamente determinato in funzione dello scopo perseguito.
La motivazione del trust
Aspetto non trascurabile è sicuramente la motivazione del trust. Questa deve consistere in un interesse meritevole di tutela. Questi non può sicuramente estrinsecarsi nel mettere il proprio patrimonio a riparo da possibili pretese creditorie. La segregazione dei beni nell’istituto è la conseguenza, non può mai essere la motivazione dell’istituto. Senza voler entrare nel merito delle ipotesi meritevoli di tutela, è opportuno indicare che è opportuno inserire in questa sezione dell’atto anche l’apposita clausola di non revocabilità. Come noto, infatti, il trust revocabile, non è idoneo a rappresentare interessi meritevoli di tutela. In relazione a questo possono costituire interessi meritevoli:
La protezione dei beni immobili, uscendo dal patrimonio del disponente;
La tutela di minori e delle persone diversamente abili, visto che il trustee amministra e gestisce i beni immobili e li sottraendoli dalla piena disponibilità di questi soggetti;
Tutela del patrimonio durante la successione;
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