Per il 2022 è passata a 600 euro la soglia di non imponibilità dei fringe benefit aziendali (la somma è esente da contribuzione ai fini previdenziali e assistenziali e da imposizione fiscale).
Causa emergenza idrica e contenimento del costo dell’energia e dei carburanti, il Legislatore ha adottato il Decreto Legge n. 115 del 9 agosto 2022 (cd. Decreto Aiuti bis) recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”. Il Decreto in questione prevede espressamente che “limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00”.
Nell’ambito delle misure in materia di lavoro introdotte dal Decreto vi è anche l’ampliamento del limite, per l’anno 2022, dei beni e servizi destinati ai lavoratori dipendenti che non concorrono a formare il reddito e l’estensione di tali servizi riconoscibili al personale.
Il valore, ordinariamente stabilito in 258,23 euro, dei beni ceduti e servizi prestati dal datore di lavoro ai propri dipendenti viene, quindi, aumentato a 600 euro. Si tratta di una misura valida per il solo periodo d’imposta 2022, salvo proroghe.
Inoltre, rientrano nel cosiddetto regime dei fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate da parte del datore di lavoro ai propri lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas naturale.
La somma corrisposta, nel limite di 600 euro, è, dunque, esente da contribuzione ai fini previdenziali e assistenziali e da imposizione fiscale.
Fonte (www.commercialistatelematico.com)
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