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Paolo Mancuso

Farmacie in crisi, pubblicato in Gazzetta il decreto legge su misure di contrasto

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il giorno successivo, 1° maggio, il decreto-legge 20 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (c.d. decreto “crescita”) che risulta di interesse anche per le farmacie. Lo rende noto Federfarma evidenziando le principali novità in tema di disposizioni tributarie:

“Super ammortamento” per i beni strumentali nuovi (art. 1) E’ stato reintrodotto il così detto “super ammortamento” per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni. L’agevolazione, pari al 130% del costo di acquisizione, riguarda i beni strumentali nuovi acquistati, anche in leasing, dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 ma a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Sono esclusi dall’agevolazione in esame tutti i veicoli ed i mezzi di trasporto, anche se utilizzati dall’impresa quali beni strumentali. Rispetto alla disciplina previgente, la disposizione in esame prevede che, ora, il “super ammortamento” non trovi applicazione sulla parte degli investimenti complessivi che eccedono il limite di 2,5 milioni di euro.

Revisione “mini IRES” (art. 2) Viene sostituita la così detta “mini IRES”, introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, che prevedeva una riduzione di 9 punti percentuali dell’aliquota IRES (dal 24% al 15%) sugli utili reinvestiti. E’ stato ora previsto un nuovo regime di favore, consistente nell’applicazione, anche agli imprenditori individuali, alle società in nome collettivo ed alle società in accomandita semplice e, più in generale, ai soggetti IRPEF esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria, dell’aliquota IRES agevolata sugli utili reinvestiti pari al 22,5% per il 2019, al 21,5% per il 2020, al 21% per il 2021 e al 20,5% dal 2022.

Maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi (art. 3) Ai fini del reddito di impresa e di lavoro autonomo, è stato previsto un graduale aumento della deducibilità dalle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) dell’IMU corrisposta sugli immobili strumentali. In particolare, tale deducibilità: •        per il periodo di imposta 2019, viene incrementata dall’attuale 40% al 50%; •        per i periodi di imposta 2020 e 2021, passa dal 50% al 60%; •        a decorrere dal periodo di imposta 2022, viene stabilita nella misura, a regime, del 70%.

Modifiche al regime dei forfetari (art. 6) A decorrere dal 1° gennaio 2019, i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario sono tenuti ad effettuare, ove abbiano dipendenti o collaboratori, le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 24 del DPR 600/1973. L’ammontare complessivo delle ritenute, relative alle somme già corrisposte prima dello scorso 1° maggio, è trattenuto, in tre rate mensili di uguale importo, sulle retribuzioni erogate a partire dal mese di agosto 2019. Viene inoltre stabilito che anche i soggetti che, a partire dal 2020, applicheranno l’imposta forfetaria del 20% (introdotta dalla legge di bilancio 2019 per coloro che hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro), saranno tenuti all’effettuazione delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente.

Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali (art. 15) Viene consentita la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, degli enti locali (regioni, province, città metropolitane e comuni), che non sono state ancora riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale. E’ stato così previsto che gli enti territoriali, entro la fine del prossimo mese di giugno, possono stabilire l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate, specificando, altresì, il numero di rate e la relativa scadenza (che non può superare il 30 settembre 2021), le modalità con cui il debitore manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata, i termini per la presentazione dell’istanza e, infine, i termini entro i quali l’ente territoriale o il concessionario trasmette al debitore la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare delle somme dovute per la definizione agevolata e le singole rate. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una delle rate, nell’ipotesi di pagamento dilazionato, viene stabilito che la definizione non produce i suoi effetti e i pagamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

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