Il Codice della crisi di impresa si sofferma sulla necessità di costituire un sistema di segnalazioni e su una efficiente attività dell’OCRI.
Un ruolo decisivo è dato ai creditori qualificati (Agenzia delle Entrate, Inps, agenti della riscossione) che avvisano il debitore, all’indirizzo pec o con raccomandata a/r all’indirizzo dell’anagrafe tributaria, del superamento della soglia debitoria di interesse in prospettiva della segnalazione vera e propria all’OCRI se nei successivi 90 giorni il debitore non instaura la procedura di composizione assistita o di liquidazione o non provveda a regolarizzare il debito. Un’altra novità intervenuta con il Decreto Semplificazioni riguarda le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate che devono essere inviate all’impresa al massimo entro 150 giorni (fino ad oggi il termine era fissato in 60 giorni) dal termine di presentazione delle comunicazioni periodiche IVA.
La segnalazione ha lo scopo di incentivare i destinatari delle comunicazioni ad attivarsi preventivamente per la verifica del presupposto del “going concern”.
Inoltre, viene modificato il termine a decorre dal quale trovano applicazione le disposizioni dell’articolo in questione: esse sono applicabili, con riferimento all’Agenzia delle entrate, a decorrere dai debiti risultanti dalle comunicazioni Lipe relative al secondo trimestre 2022.
Preliminarmente i creditori qualificati dovranno dare avviso al debitore che la sua esposizione ha superato l’importo rilevante, e se entro 3 mesi il debitore non avrà estinto il debito o non avrà raggiunto un accordo con il creditore qualificato ovvero non avrà chiesto ammissione ad una procedura concorsuale scatterà la predetta segnalazione.
La procedura d’allerta consiste in una serie di segnalazioni qualificate che devono essere effettuate dagli organi di controllo delle società, ovvero dai creditori pubblici qualificati (Agenzia entrate, INPS e agente della riscossione).
La soglia del debito IVA per le segnalazioni dell’Agenzia delle Entrate.
Il Decreto Semplificazioni, apporta una nuova modifica al Codice della crisi e dell’insolvenza, intervenendo in particolare sulla disciplina delle segnalazioni dei creditori pubblici ai fini dell’emersione anticipata della crisi d’impresa.
La modifica riguarda le soglie e le tempistiche per le segnalazioni da effettuarsi da parte dell’Agenzia delle Entrate. I creditori pubblici qualificati sono obbligati a segnalare all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, il superamento di determinate soglie di esposizione debitoria erariale e/o contributiva, al fine di agevolare il ricorso alla procedura di Composizione negoziata della crisi.
Con le modifiche apportate dalla legge di conversione l’Agenzia delle Entrate è tenuta ad inviare la segnalazione:
- per un debito IVA, da liquidazione periodica, scaduto e non versato superiore a 5.000 euro e, comunque, non inferiore al 10% del volume d’affari risultante dalla dichiarazione dell’anno d’imposta precedente; la comunicazione andrà inviata in ogni caso se il debito è superiore a 20.000 euro;
- l’altra importante novità riguarda la tipologia e la tempistica dell’atto che dovrà emanare l’Agenzia delle Entrate. Non si tratta più “solo” di un semplice avviso per consentire al contribuente di intercettare precocemente eventuali segnali di squilibrio economico/finanziario da valutare in funzione dell’attivazione della procedura di composizione negoziata della crisi. Con le novità, la notizia dell’Agenzia delle Entrate sarà data contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, non oltre 150 giorni dal termine di presentazione della LIPE. Ciò significa che le prossime segnalazioni dell’Agenzia delle Entrate (ma stavolta sotto forma di avviso bonario) saranno inviate entro il 27 febbraio 2023 (calcolando 150 giorni dal 30 settembre 2022, nuovo termine per la presentazione della LIPE del secondo trimestre 2022 coniato dall’art. 3 dello stesso provvedimento legislativo).
Attenzione: l’eventuale ricevimento della segnalazione non comporta in automatico la necessità di accedere alla composizione negoziata. La segnalazione, infatti, rappresenta un avviso, un segnale d’allarme che, comunque, impone all’impresa di verificare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e valutare l’eventuale stato di crisi e al Collegio Sindacale, o al Sindaco, di effettuare l’attività di monitoraggio di propria competenza. Se da tali verifiche emergesse lo stato di crisi, allora il ricorso alla composizione negoziata si renderebbe necessaria.
Fonte (www.commercialistatelematico.com)
Comments