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Paolo Mancuso

Minore chiamato all'eredità: con l'accettazione beneficiata scatta la qualifica di erede

Nel caso in cui un minore sia chiamato ad accettare un'eredità ed il suo legale rappresentante abbia effettuato l’accettazione beneficiata, ciò determina l’immediato acquisto della qualità di erede da parte del minore anche in difetto di redazione dell’inventario.

Ne consegue che il minore potrà provvedere a redigere l’inventario entro l’anno dal compimento della maggiore età (in modo da limitare la propria responsabilità rispetto ai debiti ereditari), ferma restando tuttavia la sua qualità di erede.

Questo è quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15267, depositata il 5 giugno 2019.

Il caso

La pronuncia in commento è relativa all’accettazione beneficiata di eredità effettuata da una madre per conto della figlia minore, a seguito della morte del padre.

Durante la decorrenza del termine per la redazione dell’inventario il Tribunale di Bologna condannava la minore al rilascio di un immobile a suo tempo condotto in locazione dal padre (deceduto senza che vi fosse successione nel contratto), nonché al pagamento dei canoni di locazione, indennità di occupazione e spese processuali.

La madre e la stessa figlia, nel frattempo divenuta maggiorenne, impugnavano la sentenza rilevando che la condanna era intervenuta mentre era ancora pendente il termine per la redazione dell’inventario e che la figlia aveva successivamente rinunciato all’eredità.

La Corte d’appello di Bologna rigettava tuttavia l’impugnazione, ribadendo che l’accettazione beneficiata comporta comunque l’acquisto della qualità di erede a prescindere dalla redazione dell’inventario.


L’eventuale compimento di tale formalità incide infatti unicamente in punto di responsabilità dell’accettante per i debiti ereditari, con la conseguenza che anche il successivo atto di rinuncia della figlia era da ritenersi inefficace.

Quest’ultima proponeva quindi ricorso per cassazione, contestando che all’accettazione beneficiata, pendente il termine per redigere l’inventario, conseguisse l’automatico acquisto della qualifica di erede.

L’accettante con beneficio – osservava infatti la ricorrente - sarebbe da considerare mero chiamato, divenendo erede solo all’esito del perfezionamento di una fattispecie a formazione progressiva costituita dall’accettazione beneficiata e dalla redazione dell’inventario entro il termine.

Nel caso di specie, non essendovi stata redazione dell’inventario, l’accettazione non si sarebbe quindi compiuta e la ricorrente avrebbe dovuto considerarsi semplice “chiamata”, con la conseguente possibilità di rinunciare all’eredità come di fatto era accaduto.

Osservava ancora la ricorrente che dalla previsione di cui all’art. 471 c.c., per cui le eredità devolute ai minori e agli interdetti possono accettarsi solo con beneficio di inventario, conseguirebbe che qualora il legale rappresentante non compia l’inventario troverebbe applicazione l’art. 489 c.c.

Il minore (o l’incapace) non diverrebbe quindi erede puro e semplice, in quanto ciò contrasterebbe con la finalità protettiva dell’art. 471 c.c., per cui anche volendo ritenere inefficace la rinuncia effettuata dalla ricorrente questa avrebbe dovuto considerarsi mera chiamata.


La posizione della Corte

Nell’esame del ricorso in oggetto la Corte premette che nel nostro ordinamento il legale rappresentante del minore chiamato ad accettare l’eredità (solitamente entrambi i genitori o quello che esercita la relativa responsabilità sul figlio) può liberamente decidere di accettarla o rinunciarvi.

Sia in caso di accettazione che di rinuncia è comunque necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare, ed in caso di accettazione l’art. 471 c.c. dispone inoltre che questa avvenga necessariamente in forma beneficiata.

La finalità protettiva di tale ultima norma ha come obiettivo quello di assicurare che, una volta compiuto l'inventario, possa evitarsi la confusione tra il patrimonio personale dell’erede e quello del de cuius, con conseguente limitazione della responsabilità dell'erede nei soli limiti dell’attivo ereditario.

Analoga finalità si rinviene nell’art. 489 c.c., ove si prevede che qualora il legale rappresentante del chiamato (minore, interdetto o inabilitato) non compia l’inventario, tali soggetti non sono comunque dichiarati decaduti dal beneficio di inventario, a differenza di quanto avviene in generale per i soggetti capaci.

Muovendo da tali premesse la Corte osserva quindi come la sola forma di accettazione valida in caso di eredità devoluta ai minori è quella beneficiata, mentre ogni altra forma di accettazione, tacita o espressa, è nulla ed improduttiva di effetti, dunque inidonea a conferire al minore la qualità di erede.

Mancando tale forma di accettazione il minore rimane nella posizione di mero “chiamato”, con la conseguenza che il suo legale rappresentante potrà liberamente effettuare l’accettazione beneficiata, così come il minore stesso, una volta divenuto maggiorenne, potrà decidere se accettare o rinunciare (in tal senso si vedano ad es. Cass. n. 1267 del 27/02/1986; Cass. n. 21456 del 15/09/2017) .

Per contro, qualora il genitore o il legale rappresentante del minore effettui l’accettazione beneficiata, ciò determina in ogni caso l’acquisto della qualità di erede da parte del minore, potendosi unicamente distinguere se dovrà trattarsi di erede beneficiato (e dunque limitatamente responsabile per i debiti ereditari) o di erede puro e semplice, a seconda che venga compiuto o meno l’inventario entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.

Ad avviso della Corte le tesi sostenute dalla ricorrente sono dunque viziate da una confusione di fondo relativa alla nozione a fattispecie progressiva, da questa erroneamente riferita alla qualità di erede e non, come correttamente operato da dottrina e giurisprudenza, all’accettazione beneficiata.

E’ solo rispetto a quest’ultima che può infatti parlarsi di fattispecie a formazione progressiva, composta da dichiarazione ed inventario e (una volta perfezionata) dalla conseguente limitazione di responsabilità, mentre l’acquisto della qualità di erede consegue istantaneamente ed automaticamente all’accettazione beneficiata anche in difetto di redazione dell’inventario.

La Corte ha pertanto rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese.

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