L’avviso di presa in carico è impugnabile davanti al giudice tributario dal contribuente insieme all’atto in esso richiamato del quale si contesta l’omessa rituale notificazione. Cosi la Cgt di primo grado di Siracusa con la sentenza 2994/5/2023 (presidente Pappalardo, relatore Petrolo).
La vicenda
Il concessionario per la riscossione notifica a un contribuente l’avvenuto affidamento in carico della riscossione di un accertamento impoesattivo. Il contribuente si oppone con ricorso notificato al concessionario: contesta la legittimità sia della presa in carico che dell’accertamento contestando la mancata notifica di quest’ultimo atto.
Resiste in giudizio l’ente di riscossione: sostiene che il ricorso sia contro la presa in carico sia inammissibile, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva e chiama in causa l’ente creditore che però non si costituisce.
La decisione
Il collegio accoglie il ricorso sulla scorta di quanto statuito in materia di impugnazione della presa in carico fornita dalla Cassazione, sentenza 21254/2023:
• da un lato, l’avviso di presa in carico non è un atto impugnabile autonomamente in quanto non ha natura provvedimentale, ossia non è in grado di per sé di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche dei destinatari, ossia dei contribuenti;
• dall’altro lato, se con l’avviso di presa in carico il contribuente conosce per la prima volta un atto lesivo (avente natura provvedimentale) in esso richiamato, quale appunto l’avviso di accertamento esecutivo, allora è ammissibile il ricorso contro la presa in carico e l’atto prodromico in esso richiamato, del quale si deduce la mancata notificazione.
Pertanto non essendovi prova della notifica dell’accertamento presupposto, il ricorso deve essere accolto.
Da: Norme&Tributi Plus Fisco Filippo Cannizzaro
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