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Redazione

Il decreto Aiuti-ter: le principali novità in vigore



Il 23 settembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 144/2022) c.d. decreto “Aiuti-ter”. Al fine di contrastare gli effetti economici negativi provenienti dalla guerra in Ucraina e dall’incremento dei prezzi delle materie prime, il Legislatore è intervenuto con ulteriori misure a sostegno di imprese, professionisti e cittadini. Tra le misure di maggiore rilievo vi sono sicuramente il rinnovo dell’agevolazione prevista sotto forma di credito d’imposta per il consumo di energia elettrica e gas naturale dei mesi di ottobre e novembre 2022, il rinnovo dell’agevolazione prevista sotto forma di credito d’imposta per l’acquisto di carburante per autotrazione da parte di imprese agricole e della pesca, la proroga del taglio accise sui carburanti e il rinnovo delle agevolazioni previste per gli enti del terzo settore.

Questo ed altro, nel corso di questo intervento.


CREDITO D'IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE


Il D.L. 144/2022 ha disposto, in primis, la proroga dell’agevolazione prevista per le imprese a forte consumo di energia elettrica e gas naturale (c.d. imprese energivore e gasivore) nonché per le imprese non energivore e non gasivore (ovvero non a forte consumo di energia elettrica e gas naturale), sotto forma di credito d’imposta.


Si ricorda che per le imprese non energivore, la potenza minima riferita al contatore dell’energia elettrica di cui l’impresa deve essere in possesso è pari a 4,5 kW e non più pari a 16,5 kW. In particolare:

  • alle imprese energivore (o a forte consumo di energia elettrica), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito di imposta spetta anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse auto-consumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e auto-consumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica;

  • alle imprese “gasivore” (o a forte consumo di gas naturale) è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

  • alle imprese non energivore (c.d. non a forte consumo di energia elettrica), dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

  • alle imprese non gasivore (c.d. non a forte consumo di gas naturale) è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

S ricorda che per le imprese non energivore e non gasivore, qualora l'impresa destinataria del contributo si rifornisca, nel 3’ trimestre 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica e/o di gas naturale dallo stesso fornitore da cui si riforniva nel 3’ trimestre 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.


Tutti i crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione tramite Modello F24 entro il 31.03.2023, viceversa possono essere ceduti, solo per intero, a qualsiasi soggetto, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a un gruppo bancario, oppure di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (soggetti “vigilati”).


In caso di cessione dei crediti d’imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta. I cessionari utilizzano i crediti d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31.03.2023.


CREDITO D'IMPOSTA CARBURANTI PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA


A seguito del perdurare degli eventi straordinari, il Legislatore ha deciso di intervenire nel settore della pesca e dell’agricoltura prorogando l’agevolazione prevista sotto forma di credito d’imposta per gli acquisti di carburante ad utilizzo “autotrazione”.

Il beneficio spetta alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l’attività agro-meccanica di cui al codice ATECO 1.61, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle suddette attività.


Il credito di imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi ottobre, novembre e dicembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell’IVA.


Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, il contributo è riconosciuto anche in relazione alla spesa sostenuta nel 4’ trimestre solare del 2022 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.


Come per il credito d’imposta energia elettrica e gas naturale, anche il sopracitato credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite Modello F24 entro il 31.03.2023, viceversa può essere ceduto, solo per intero, a qualsiasi soggetto, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a un gruppo bancario, oppure di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (soggetti “vigilati”).


In caso di cessione dei crediti d’imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta. I cessionari utilizzano i crediti d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31.03.2023.


GARANZIE STATALI - SACE


Allo scopo di garantire la liquidità alle imprese, il Legislatore ha previsto la concessione di garanzie gratuite, da parte di SACE e del Fondo PMI, per i finanziamenti concessi dalle banche alle imprese per esigenze di capitale circolante per il pagamento delle fatture relative ai consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.


Per le medesime finalità è stato previsto inoltre un incremento della garanzia del Fondo PMI dal 60 all’80%. Viene inoltre aumentato da 35.000 a 62.000 euro, l’importo massimo della garanzia Ismea, istituita dall’articolo 20, D.L. 50/2022, rilasciata a fronte di finanziamenti bancari destinati alle PMI agricole e della pesca colpite dai rincari energetici, del carburante e delle materie prime.


RIDUAZIONE ACCISE SU CARBURANTI


E’ disposta la proroga al 31.10.2022 per:

  • la riduzione delle aliquote dell'accisa su alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti.

  • l’applicazione di un’aliquota IVA del 5% alle forniture di gas naturale usato per autotrazione;

  • la sospensione dell’applicazione dell’aliquota di accisa differenziata sul “gasolio commerciale” (ovvero sul gasolio consumato dai soggetti operanti nel trasporto merci e passeggeri) di cui al numero 4 bis della Tabella A, allegata al testo unico delle accise di cui al D.lgs. 504/1995.

Per la corretta applicazione delle riduzioni, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti dovranno trasmettere entro il 10 novembre 2022 al competente ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sempre che non venga disposta un’ulteriore proroga delle aliquote agevolate, i dati relativi ai quantitativi di prodotti per cui vigono le riduzioni e gli azzeramenti d’accisa, giacenti nei serbatoi al 30 ottobre 2022. In caso di omessa o incompleta dichiarazione, è prevista la sanzione amministrativa da un minimo di 500 euro ad un massimo di 3.000 euro.



Fonte (www.commercialistatelematico.com)


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